È entrato ufficialmente in vigore il 13 dicembre 2014 il Regolamento Ue n. 1169/2011, che introduce nuove norme in materia di etichette alimentari e di trasparenza delle informazioni sugli alimenti. La novità più importante riguarda chi soffre di allergie e intolleranze alimentari. Vediamo di che si tratta.
Mentre il Ministro delle Politiche Agricole Maurizio Martina – che proprio in questi giorni abbiamo intervistato per Universofood – ha lanciato una Consultazione pubblica sull’etichettatura dei prodotti alimentari, nel frattempo – dal 13 dicembre 2014 – sono entrate in vigore le nuove norme Ue in materia di completezza e trasparenza delle informazioni sugli alimenti (Regolamento Ue n. 1169/2011). Una novità fondamentale delle nuove normative comunitarie è questa: viene introdotto l’obbligo per tutti gli operatori del settore alimentare di indicare, per tutti gli alimenti destinati al consumatore finale, la presenza di allergeni tra gli ingredienti.
Che cosa cambia, in concreto? In sintesi: se fino ad oggi ristoratori e baristi non avevano nessun obbligo e nessuna responsabilità nei confronti dei clienti allergici, dal 13 dicembre 20154 in tutte le imprese del settore alimentare (ristoranti, bar, pasticcerie, gelaterie, mense, cucine degli ospedali, bancarelle di fiere con prodotti alimentari, compagnie aeree e ferroviarie che servono pasti, ecc.) scatta l’obbligo di indicare nei menù la presenza di sostanze allergeniche. Precisamente le nuove norme impongono agli operatori del settore alimentare di indicare chiaramente al cliente l’eventuale presenza nei piatti di una o più di più delle seguenti sostanze, che potrebbero essere pericolose per persone che soffrono di allergie alimentari: cereali che contengono glutine (quindi grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati, con alcune eccezioni); crostacei e prodotti a base di crostacei; molluschi e prodotti a base di molluschi; uova e prodotti a base di uova; pesce e prodotti a base di pesce (ad esclusione della gelatina e della colla di pesce usate come supporto per preparati di vitamine o come chiarificanti nella birra e nel vino); arachidi e prodotti a base di arachidi; soia e prodotti a base di soia (con alcune eccezioni); latte e prodotti a base di latte (incluso il lattosio); frutta a guscio (mandorle, nocciole e noci sono le più comuni); sedano e prodotti a base di sedano; senape e prodotti a base di senape; semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo; anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10mg per chilo o per litro; lupini e prodotti a base di lupini.
Le nuove norme riguardano la somministrazione diretta di alimenti cucinati, freschi o sfusi (in ristoranti, bar, mense, ecc.). Per i prodotti alimentari in vendita in negozi e supermercati c’è già da anni l’obbligo di indicare in etichetta la presenza di sostanze allergeniche (Decreto legislativo 114, anno 2006). In questi casi le nuove norme prevedono comunque che l’indicazione degli allergeni in etichetta sia resa più chiara per il consumatore “attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri ingredienti elencati, per esempio per dimensioni, stile o colore di sfondo”.
(Luigi Torriani)
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